Perché si fa un gran parlare di accessibilità dei siti web: gli obblighi in arrivo
Oggi si sente sempre più spesso parlare di accessibilità dei siti web, soprattutto alla luce di uno scenario legislativo in trasformazione e caratterizzato da obblighi di adeguamento a breve termine.
Le aziende italiane, infatti, sono chiamate a rivedere il portafoglio di prodotti e servizi perché sia sviluppato in ottemperanza alle normative in materia di accessibilità. Ciò vale chiaramente anche per i contenuti e gli strumenti digitali.
Ma quali sono esattamente le normative vigenti, gli attori coinvolti e le scadenze per l’adempimento?
Cosa è l’accessibilità digitale
Innanzitutto, prima di esplorare il panorama regolatore sottostante all’accessibilità dei siti web, serve una precisazione di termini.
Il concetto di “accessibilità digitale” merita, infatti, qualche distinguo. L’espressione “accessibilità” (da ISO 9241-11) si riferisce al grado con cui prodotti, sistemi, servizi, ambienti e strutture possono essere usati da una popolazione con un ampio spettro di esigenze, caratteristiche e capacità per raggiungere specifici obiettivi in uno specifico contesto d’uso.
Il requisito di accessibilità viene definito all’interno di un quadro normativo piuttosto articolato.
L’accessibilità digitale in Italia
In Italia, la norma di riferimento è la Legge Stanca (4/2004), che definisce le caratteristiche di accessibilità per i sistemi IT. Nello specifico, la Legge interessa tutte le pubbliche amministrazioni e dal 2022, tutti i soggetti privati con fatturato medio di 500 milioni di euro nell’ultimo triennio.
Con l’entrata in vigore dell’EAA - European Accessibility Act (direttiva EU 2019/882), si avvicina una data molto precisa per l’adeguamento normativo: infatti, entro il 28 giugno 2025, qualsiasi prodotto o servizio immesso sul mercato è tenuto a rispettare i requisiti di accessibilità prescritti.
Ci sono tuttavia delle eccezioni, seppur parziali: si tratta di microimprese (un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e di prodotti digitali che, per adempiere ai requisiti di conformità, verrebbero snaturati o richiederebbero investimenti troppo onerosi, ma che devono comunque essere misurati e giustificati nella Dichiarazione di Accessibilità che va prodotta e pubblicata dai soggetti erogatori ogni anno.
Sono eccezioni parziali perché il legislatore in Italia definirà, per le microimprese, apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi, e perché l’articolo 13 del decreto 82/2022 recita che i requisiti di accessibilità si applicano soltanto nella misura in cui:
- la conformità non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura;
- non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.
I criteri per la valutazione dell’onere sproporzionato sono tre, ben definiti all’interno dell’allegato V al decreto:
- il rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza ai requisiti di accessibilità e i costi totali (spese operative e spese in conto capitale) della fabbricazione, distribuzione o importazione del prodotto o della fornitura del servizio;
- la stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio specifico;
- il rapporto tra i costi netti della conformità ai requisiti di accessibilità e il fatturato netto dell'operatore economico.
Naturalmente, chi riceverà finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità non potrà invocare l'onere sproporzionato. Vale ricordare, inoltre, che la Legge Stanca punisce con la nullità un contratto realizzato con un fornitore per lo sviluppo del proprio sito senza richiederne chiaramente la conformità ai requisiti tecnici di accessibilità.
Altre norme e linee guida internazionali
Rispetto al tema dell’accessibilità digitale, le aziende italiane sono soggette anche ad altre prescrizioni con valenza internazionale.
A completare il quadro, infatti, la norma armonizzata EN 301 549 stabilisce i criteri di accessibilità adatti ai prodotti e servizi nell’ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), inclusi siti web, software, dispositivi e app mobili.
Infine, le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) dettano gli standard per l’accessibilità dei siti Internet e dei contenuti online nella maggioranza delle nazioni in tutto il mondo. Formulate dal W3C (World Wide Web Consortium), sono state aggiornate alla versione 2.2 lo scorso ottobre e verranno presto recepite nel quadro normativo italiano al posto dell’attuale versione 2.1.
Prepararsi per l’accessibilità dei siti web
Insomma, come emerge chiaramente dal panorama descritto, l’accessibilità dei siti Internet è una questione piuttosto complessa, che richiede cognizione di causa su entrambi i fronti, tecnologico e legislativo.
Sebbene l’EAA entrerà pienamente in vigore soltanto tra oltre un anno, è consigliabile prepararsi in anticipo per non rischiare di trovarsi inadempienti alla data di scadenza. Così non solo si evita di incorrere in sanzioni e cause legali, ma si guadagna in reputazione: un’azienda che si dimostra inclusiva, anticipando i cambiamenti legislativi, viene giudicata positivamente in termini di etica e affidabilità. Inoltre, grazia all’accessibilità dei siti web e degli asset digitali, può allargare significativamente il proprio bacino di utenza, considerando che in Europa vivono circa 87 milioni di potenziali fruitori.
Chiaramente il percorso verso la compliance normativa richiede la capacità di verificare i requisiti di accessibilità dei siti web esistenti o di prossimo sviluppo, all’interno di una strategia che mira a estendere la fruizione delle tecnologie digitali a qualsiasi cittadino. Servono pertanto competenze e tecnologie specializzate che permettano una valutazione corretta per identificare eventuali discrepanze e definire un piano di adeguamento efficace.